Che si tratti di un produttore o un fornitore, chiunque abbia intenzione di vendere o noleggiare un carrello elevatore deve attenersi ai rigidi protocolli dettati dalle normative europee che impongono, tra tutti i requisiti di sicurezza, anche la presenza della documentazione completa.
In fase di acquisto di un mezzo nuovo o usato che sia, è importante non solo verificarne lo stato, quindi che sia funzionante e sicuro secondo le legislazioni predisposte (Art. 23 e Art. 70 del TU 81/08), ma anche che siano presenti le certificazioni e i manuali specifici del modello in questione.
A fare chiarezza sulla questione i testi ufficiali, come la Direttiva macchine, recepita in Italia per la prima volta nel 1996, poi rimodulata con la 2006/42/ CE, pubblicata il 9 giugno 2006 nella Gazzetta Ufficiale Europea.
Secondo l’art. 5 della normativa, il produttore o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato un macchinario, in questo caso un carrello elevatore ma il testo si applica anche ad altri campi, deve accertarsi sia presente il fascicolo tecnico che, secondo la lettera A dell’allegato VII della direttiva 2006/42/CE, deve contenere al suo interno:
• una descrizione generale che comprenda la costituzione della macchina e la destinazione d’uso.
• Il disegno complessivo del mezzo con relativi schemi dei circuiti di comando, descrizioni e spiegazioni per capire il funzionamento dell’attrezzatura e delle dotazioni di sicurezza.
• I disegni dettagliati con eventuali note di calcolo, risultati delle prove, etc. del carrello e degli elementi che, cedendo, potrebbero causare dei rischi. Non è necessario includere tutto, ma solo ciò che è utile a dimostrare che il mezzo sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I della Direttiva macchine.
• Descrizione dettagliata della valutazione dei rischi e la procedura eseguita per realizzarla.
• Richiamo alle norme o parte di esse e altre specifiche tecniche applicate per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva.
• Risultati delle prove eseguite, ad esempio la misurazione del livello di vibrazione trasmesse dal carrello al conducente.
• Il manuale di istruzioni del modello specifico, con eventuali traduzioni.
• Copia della dichiarazione CE di conformità.
Altrettanto obbligatoria è la marcatura CE per i mezzi nati dopo il 1996, ma è importante fare una distinzione per i carrelli costruiti e immessi sul mercato prima di questo anno, ovvero quando la Direttiva macchine non esisteva. In questi casi, infatti, il marchio non è obbligatorio, ma rimane necessaria la dichiarazione di conformità CE firmata a cura del venditore in cui attesta, sotto la propria responsabilità, che il mezzo risponde ai requisiti dell’allegato V del Testo Unico 81/08.



















