I commi da 201 a 205 dell’articolo 1 Legge 199/2025 – La legge di bilancio per il 2026 – hanno introdotto rilevanti novità in ambito di previdenza complementare: alcune di queste sono già entrare in vigore dal 1° gennaio 2026 relativamente ai datori di lavoro obbligati a conferire il TFR dei propri lavoratori nel fondo di tesoreria INPS. Tra le novità che entrano in vigore dal 1° luglio troviamo l’aumento della soglia di deducibilità fiscale dei contributi versati ai fondi pensione che passa dai precedenti 5.164 a 5.300 euro annui, un incremento non particolarmente elevato, ma è significativa la modifica del meccanismo della deducibilità residua.
In pratica chi nei primi cinque anni di adesione non riesce a sfruttare interamente il limite di deduzione può recuperarlo nei 20 anni successivi entro il limite di 2.650 euro; resta da capire come la deducibilità che riguarda l’intero anno fiscale possa essere armonizzata con l’entrata in vigore di questa modifica in corso d’anno. Anche la tutela degli eredi viene rafforzata: in caso di decesso del titolare della posizione sarà possibile richiedere l’intero ammontante residuo ancora disponibile, ma uno dei cambiamenti più rilevanti per quanto riguarda la gestione amministrativa del personale concerne il nuovo meccanismo del silenzio assenso. Infatti, per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, il periodo entro cui esprimere la propria scelta sul trattamento di fine rapporto si riduce dai precedenti 6 mesi a 60 giorni. Se entro tale periodo, il lavoratore non esprime ufficialmente la volontà di tenere il TFR in azienda o di conferirlo in un qualsiasi fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro sarà obbligato a scegliere per lui.
Potrà versare il TFR nel fondo negoziale previsto dal contratto collettivo nazionale applicato in azienda o in quello con maggiori adesioni alla data di assunzione del lavoratore, laddove in azienda si applichino più contratti collettivi e vi sia, quindi, la compresenza di più fondi di previdenza complementare negoziale.
In mancanza di tutto ciò, dovrà essere versato al fondo Cometa, che ha sostituito FONDINPS da fine 2020. La novità più significativa è che la mancata scelta da parte del lavoratore comporterà non solo il trattamento del fine rapporto al fondo pensione negoziale, se presente, ma – contrariamente a quanto previsto fino allo scorso 30 giugno – attiverà anche automaticamente la contribuzione datoriale prevista dal contratto collettivo. Ciò significa che, inevitabilmente, il costo del lavoro aumenterà per questi datori di lavoro in maniera strutturale.
Non è da sottovalutare, inoltre, l’obbligo previsto dalla normativa in capo al datore di lavoro di informare il lavoratore neo-dipendente sugli accordi collettivi applicabili in maniera di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria della adesione automatica e sulle diverse scelte disponibili, nonché sulla relativa tempistica.
La FAQ ministeriali recentemente pubblicate e le recenti direttive COVIP hanno chiarito che per dipendenti di prima assunzione si intendono coloro che instaurano il primo rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 1° luglio 2026. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori non di prima assunzione, ovvero coloro che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato, occorre distinguere tra chi dichiara di avere già un’adesione a previdenza complementare e chi invece ne è sprovvisto. Nel primo caso, cioè coloro che hanno già una posizione di previdenza complementare, scatterà l’adesione automatica, salvo che il lavoratore non opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. Nel secondo caso, ovvero per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non aver un’adesione a un fondo pensione, non scatta l’adesione automatica e il TFR resterà in azienda o al fondo tesoreria, salvo diversa scelta esplicita.
Alla luce di quanto detto, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati dai datori di lavoro rispetto al ventaglio di scelte effettuabili e, egualmente, tutti i dipendenti dovranno comunicare quale strada intendono percorrere. L’adesione automatica scatta, in sostanza, per tutti i lavoratori con esclusione di quelli non di prima assunzione che non hanno precedentemente effettuato adesione alla previdenza complementare, nonché per coloro che, pur essendo iscritti ad una forma di previdenza complementare, non hanno mai conferito almeno in parte il loro TFR maturando. Si suppone sia questo il caso dei fondi che prevedono il versamento di un contributo obbligatorio completamente slegato al conferimento del TFR.
Fonte podcast: www.ipsoa.it/documents/ quotidiano/2026/07/01/previdenza-complementare-1-luglio-2026-cambiano-regole
Eventuali aggiornamenti nei prossimi numeri di Muletti Dappertutto. Restate aggiornati!



















