Assicurazione RCA per carrelli elevatori: a che punto siamo?
In attesa dell’approvazione definitiva della legge che ponga un punto definitivo alla questione, il tema delle assicurazioni per carrelli elevatori sta ancora continuando ad agitare, a distanza di tempo, il sonno di molti imprenditori. Tutto nasce quattro anni fa, con la direttiva UE 2118 del 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha segnato un cambio di paradigma sul tema della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei mezzi ,ridisegnando la nozione di “veicolo” ai fini assicurativi.
In Italia, la direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023, che ha modificato alcune disposizioni del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) introducendo una nuova definizione di “veicolo” e di “uso del veicolo”. L’obbligo di copertura ora non è più riferito alla circolazione del mezzo — fermo o in movimento, su terreno pubblico o privato — bensì alla sua funzione. Una decisione che, se da un lato punta a rafforzare le tutele per i danneggiati, dall’altro ha però mantenuto alcuni punti opachi, innescando un clima di incertezza su quali siano, con la fermezza che una legge impone, tutti i veicoli soggetti a questo obbligo.
Trasporto o movimentazione?
Se, fino al 2023, l’assicurazione civile era imposta per i mezzi che circolavano in aree pubbliche, con il nuovo Codice questa imposizione sembrerebbe essersi spostata a includere tutti i mezzi in grado di trasportare, compresi i carrelli elevatori utilizzati nei piazzali, magazzini o, comunque, in spazi aziendali di pertinenza privata. Secondo le nuove disposizioni, l’obbligo di RCA riguarda infatti “qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h” e “si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.
Vale a dire: “sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi i veicoli qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”. Ma, secondo la giurisprudenza, un carrello elevatore è considerabile un mezzo di trasporto? O, come sottolineato da più parti, la sua funzione è esclusivamente quella di movimentare merci?
Il correttivo del ddl sulle piccole e medie imprese
Per dare una risposta concreta a dubbi e timori espressi a più voci da associazioni e mondo imprenditoriale e mettere nero su bianco i muletti tra i soggetti in deroga all’obbligo, nel maggio 2025 il Governo è intervenuto attraverso il Capo III del disegno di legge annuale sulle PMI (ddl S.1484), attualmente ancora all’esame del Senato. L’articolo 7 del testo affronta direttamente la questione, prevedendo l’esonero dall’assicurazione RCA obbligatoria per i carrelli elevatori quando “operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi” a patto che siano “coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria”. Rientrano tra i mezzi presi in esame dall’articolo 7 anche “gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali ed aeroportuali non accessibili al pubblico”.
Gli effetti dell’articolo 7, se mantenuto invariato una volta approvato, sono un (buon) compromesso tra sicurezza sul lavoro e uscite per le casse aziendali: da un lato non più la necessità di sottoscrivere, anche numerose nel caso di flotte cospicue, polizze a garantire i carrelli che movimentano in spazi confinati e precisi ma, dall’altro lato, non si compromette la sicurezza per quanto riguarda la salvaguardia di dipendenti o merci. Qualsiasi muletto utilizzato deve essere sempre coperto da una polizza assicurativa.
Il punto attuale sulla situazione
Alla prima settimana di settembre 2025, la disposizione inserita come primo punto del Capo III è ancora in fase di esame parlamentare. Il testo, attualmente ancora un progetto di legge, è stato assegnato alla Nona Commissione permanente del Senato (Industria, commercio e affini), dove sono in corso le prime valutazioni. La discussione non è ancora arrivata in Aula — né al Senato né alla Camera — e l’iter legislativo è ancora nelle sue fasi iniziali. Non risultano emendamenti presentati sull’articolo 7, ma è bene sottolineare che nulla è definitivo: il testo potrebbe ancora subire modifiche prima dell’approvazione finale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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