Dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio indicare i materiali del packaging e fornire informazioni al consumatore sul riciclaggio e il recupero
L’etichettatura degli imballaggi continua a generare molti dubbi e perplessità tra le aziende e gli operatori del settore, che devono continuamente far riferimento a normative non sempre chiare e comprensibili.
A partire dall’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale a settembre 2020, le aziende si sono dovute adattare rapidamente alle nuove regole, senza la possibilità di un periodo transitorio necessario per comprendere e applicare correttamente le novità introdotte. Ad aggiungere difficoltà al tutto, le continue modifiche normative, che hanno fatto sorgere non pochi dubbi in merito ai contenuti da riportare in etichetta.
L’ultimo aggiornamento è stato introdotto il 21 maggio 2021, quando è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che ha previsto la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021.
Oltre a questo, la norma dà la possibilità alle aziende di commercializzare i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale già immessi nel mercato o già provvisti di etichetta alla data del 1° gennaio 2022, fino a esaurimento scorte.
Ma rimane un dubbio: quali informazioni riportare nell’etichetta?
Risponde a questa domanda CONAI, che in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggio, ha elaborato delle linee guida per gestire le numerose segnalazioni pervenute e ha creato un apposito strumento online per aiutare le aziende a costruire un’etichettatura in maniera autonoma.
Per semplificare, tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) devono essere dotati della codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE e devono riportare la natura deL materiale del packaging, così da facilitarne l’identificazione e la classificazione.
Inoltre, sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche tutte le informazioni utili per supportarlo nella raccolta differenziata. Un’ulteriore precisazione: per quelli in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
Infine, per maggiori informazioni, è possibile consultare questo sito.



















