Quali sono le tutele garantite a un consumatore che acquista un bene che si rivela difettoso? Ci aiuta a capirne di più Luca Balzano, presidente regionale Confconsumatori Sardegna

Dopo l’acquisto di un prodotto, qualora si rivelasse difettoso, diverse sono le conseguenze previste dalla normativa vigente a seconda che l’acquirente lo abbia comprato da un professionista in qualità di consumatore, quindi per scopi estranei all’attività professionale svolta, oppure che abbia proceduto all’acquisto in qualità di professionista.
La garanzia per i difetti di conformità dei beni acquistati dal consumatore è disciplinata dal Codice del Consumo, è invece il Codice Civile a prevedere la garanzia per i beni acquistati nell’ambito di una compravendita tra due professionisti o tra due consumatori.
La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo
Tutela il consumatore in caso di acquisto di prodotti non conformi. Un bene non è conforme al contratto quando: non ha le qualità o le prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo; non corrisponde alle caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicità; non è idoneo all’uso voluto dal consumatore (uso che, ovviamente, deve essere specificato al venditore al momento dell’acquisto); in caso di imperfetta installazione. Il consumatore, dopo averne fatto denuncia con raccomandata a/r al venditore (a pena di decadenza entro 2 mesi dalla scoperta), ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso, senza addebito di spese, ed entro un termine congruo che non arrechi notevoli inconvenienti. Qualora il rimedio prescelto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro, spetta al venditore darne prova al consumatore e proporre, tra i due, il rimedio possibile o meno oneroso. Se sostituzione o riparazione non sono entrambe possibili o il venditore non riesce a effettuarle entro termine congruo, il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso. La garanzia legale di conformità dura 2 anni dalla consegna del bene, il consumatore ha, quindi, complessivamente 26 mesi dalla consegna (24 mesi + 2 mesi per denunciare i difetti) per far valere i propri diritti. La garanzia nel solo caso di acquisto di un prodotto usato può essere limitata a 1 anno.
La garanzia prevista dal Codice Civile
Tutela l’acquirente professionista che acquisti un bene per la propria attività da un venditore professionista o il consumatore che acquisti da altro consumatore. I vizi, che rendano la cosa inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, devono essere denunciati con raccomandata a/r al venditore (a pena di decadenza entro 8 giorni dalla scoperta). La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. Al compratore non spetta la sostituzione o la riparazione ma può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese sostenute per la compravendita, mentre il compratore dovrà restituire la cosa acquistata. La suddetta garanzia ha durata di 1 anno dalla consegna del bene, questa è infatti la durata del termine entro cui si prescrive l’azione giudiziale per far valere la garanzia. Purché la denuncia dei difetti sia avvenuta entro 8 giorni dalla scoperta ed entro 1 anno dalla consegna, esiste un altro caso in cui sia possibile far valere la garanzia in giudizio quando l’azione giudiziale non sia più proponibile perché prescritta, è questo il caso non infrequente del compratore che, accortosi dei difetti, non versi o saldi il prezzo. Il compratore chiamato in giudizio per il pagamento, anche dopo un anno dalla consegna, potrà in tale sede far valere la garanzia e contestare la richiesta di condanna al pagamento.
La garanzia convenzionale del produttore
Quando acquistiamo un bene che poi si rivela difettoso, il primo e unico chiamato per legge a risponderne e a garantire l’acquirente è il venditore. Spesso capita che anche il produttore assuma l’impegno di garantire i propri prodotti in caso di vizi, questa ipotesi, del tutto facoltativa e non obbligatoria per legge, è detta garanzia convenzionale. Il produttore potrà prevedere discrezionalmente la durata della garanzia, quali parti del prodotto garantire, i possibili rimedi offerti e perfino richiedere pagamenti per l’intervento dei propri incaricati o centri di assistenza.
L’unico caso in cui la normativa impone in capo al produttore una responsabilità diretta nei confronti dell’acquirente, è quello in cui quest’ultimo debba essere risarcito per aver subito un danno riconducibile a un difetto di produzione.
Avv. Luca Balzano, Presidente Regionale Confconsumatori Sardegna

















