Una sintesi dettagliata e divisa per punti sulle modifiche apportate alla manovra riguardante le imprese e il piano Industria 4.0

Entrato in vigore ufficialmente quest’anno, il testo finale della legge di bilancio -n.160 del 27 dicembre 2019- ha subito diverse modifiche prima della sua pubblicazione. Tra i temi trattati, gli incentivi previsti dal piano Industria e Impresa 4.0, le detrazioni, il nuovo credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
IRPEF
Con la rimodulazione dei criteri di determinazione delle detrazioni IRPEF è stato stabilito che spettano integralmente se il reddito complessivo non supera i 120.000 euro; in caso contrario verrà rispettato il rapporto della seguente formula: 240.000-reddito complessivo/120.000.
Crediti d’imposta, ex super e iper ammortamento
La legge di bilancio 2020 ha parzialmente modificato le agevolazioni previste per le aziende, conosciute come super e iper ammortamento; i soggetti beneficiari del provvedimento sono le aziende residenti nello Stato che acquistano beni strumentali nuovi. Ma i nuovi parametri riguardano le tempistiche: gli investimenti dovranno essere effettuati tra il primo gennaio e il 31 dicembre di quest’anno, o entro il 20 giugno 2021 se l’ordine è stato fatto prima della scadenza predetta versando almeno il 20 per cento di acconto.
Per quanto riguarda i crediti d’imposta, quelli riconosciuti sono pari:
- al 6 per cento del costo fino a 2 milioni di euro;
- al 40 per cento per la parte degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20 per cento per la parte eccedente fino a 10 milioni di euro, per l’acquisto di beni materiali volti alla progressione tecnologica e digitale in conformità al modello di industria 4.0;
- al 15 per cento del costo dei beni immateriali ma connessi a quelli citati nel punto precedente, fino ad un totale di 700.000 euro.
Regime forfettario
Le modifiche apportate a questo punto riguardano l’introduzione di due nuovi requisiti: non superare i 20.000 euro lordi per il personale dipendente e lavoro accessorio; l’anno precedente non bisogna aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori ai 30.000 euro.
Proroga per l’estromissione agevolata dei beni dell’impresa
Questo punto della legge di bilancio è rivolto principalmente agli imprenditori individuali, che potranno escludere dall’impresa i beni immobili utilizzati nell’attività, secondo queste condizioni :
- i beni devono essere posseduti al 31/10/2019 e accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E;
- l’imprenditore deve essere ancora in attività al 1/1/2020;
- l’estromissione è da effettuare entro il 31/5/2020;
- l’imposta sostitutiva da applicare sulla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale del bene, sarà dell’8 per cento e i versamenti dovranno essere fatti entro il 30 novembre e il 30 giugno.
IMU-TASI e deducibilità
In merito al possesso degli immobili, la nuova imposta prevista dalla legge di bilancio unifica i due tributi. L’aliquota base è pari al 0,86 per cento mentre la base imponibile è costituita dal valore degli immobili nel rispetto delle modalità già esistenti per IMU e TASI.
Per quanto riguarda gli immobili strumentali, è stata introdotta la deducibilità del 50 per cento per l’anno 2019. Il valore verrà portato al 60 per cento nel 2020 e 2021, mentre è prevista deducibilità totale nel 2022.
Fringe benefits auto aziendali
La tassazione dei veicoli aziendali dati per uso promiscuo ai dipendenti sarà direttamente proporzionale al quantitativo di anidride carbonica emesso dai veicoli stessi. La percentuale applicata con l’ingresso della nuova legge di bilancio sarà:
– 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
– 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
– 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
– 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
A decorrere del 2021, invece ci sarà un ulteriore incremento:
– 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
– 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
IVIE e IVAFE
L’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) verranno applicate non solo alle persone fisiche ma anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate.
ACE
L’Aiuto alla crescita Economica (ACE) è stata reintrodotta con un rendimento nozionale pari all’1,3 per cento.
Sterilizzazione delle clausole IVA
Gli aumenti previsti per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono stati sterilizzati per quest’anno e, parzialmente, anche per il successivo. E’ stato stabilito un aumento dal 10 al 12 per cento dell’IVA ridotta e un aumento di quella ordinaria al 25 per cento nel 2021 e al 25,5 per cento dal 2022.
Per maggiori informazioni in merito alla legge di bilancio 2020 consultare il sito www.mef.gov.it

















