Prevista nel D.L.124/2023 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2024, la riforma delle ZES-Zone Economiche Speciali – aree del territorio italiano in cui le attività economiche beneficiano di condizioni economiche, finanziarie, amministrative speciali – è rinnovata. Ora in una nuova veste, le ZES ora verranno raggruppate in una Zona Unica per il Mezzogiorno.
Le regioni comprese nella riforma sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Benefici fiscali
Dal 1° gennaio, le imprese che effettuano investimenti per le strutture produttive collocate nel territorio della ZES UNICA del Mezzogiorno hanno diritto a un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Nel dettaglio, le percentuali sono aumentate di 10 punti per le medie imprese e di 20 punti per quelle piccole.
Per quanto riguarda per le grandi aziende, invece:
- 15 per cento, per le aree dell’Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
- 30 per cento, per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;
- 40 per cento, per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.
A regolare l’erogazione del credito d’imposta il Reg. (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014: il tax credit potrà essere cumulato con altre agevolazioni statali che comprendono gli stessi investimenti, con alcune limitazioni previste dalla normativa europea.
Cosa rientra nella ZES Unica
A beneficiare del credito sono le aziende che dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 investono nell’acquisto o nel leasing di immobili, terreni o beni strumentali come macchinari, impianti e attrezzature per strutture produttive già esistenti o da insediare nel territorio.
Il valore dei terreni o degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento, in ogni caso, compreso tra 200mila e 100 milioni di euro.
Esclusioni
Non possono beneficiare del contributo le aziende che si trovano in stato di liquidazione o in condizioni similari, vale anche per le imprese che operano nell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) nonché delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito d’imposta potrebbe essere rideterminato nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro acquisizione, oppure nel caso in cui vengano ceduti a terzi, dismessi o destinati a finalità diverse da quelle iniziali entro il quinto periodo.
È prevista la revoca invece per le imprese che non manterranno la loro attività nelle aree dove è realizzato l’investimento per almeno cinque anni dopo il completamento dello stesso.
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