La figura della logistica entra nel Codice civile e lo fa dalla porta principale, facendo finalmente riconoscere al settore e a tutte le sue componenti il ruolo che in questi anni hanno svolto. La logistica, infatti, aveva la necessità dal punto di vista giuridico civile di regolamentare ruoli, responsabilità e competenze di committenti e appaltatori. Il 29 giugno scorso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stato convertito in legge il decreto numero 36 del 30 aprile che, attraverso l’articolo 37-bis, ha modificato l’articolo 1677, introducendo il 1677- bis del Codice civile.
Il nuovo articolo adesso recita: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
La novità è stata analizzata nell’ultima edizione del Borsino Immobiliare della Logistica-H1 2022 realizzato dal Dipartimento di Ricerca di World Capital Group in collaborazione con Nomisma, con un ampio intervento di Claudio Perrella e Alessio Tortaro, consulenti legali di Assologistica, l’associazione che racchiude le imprese di logistica, dei magazzini generali e frigoriferi, dei terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali, promotrice della richiesta di modifica dell’articolo. “L’ultimo ventennio ha visto una crescita ormai irreversibile nell’adozione di contratti sempre più strutturati ed articolati, qualificati espressamente dallo parti come contratti di logistica – scrivono i legali nel Borsino Immobiliare -; tuttavia spesso fonte di contenziosi ed incertezze applicative, inevitabilmente riverberatesi sulla produzione giurisprudenziale e prima ancora danneggiando i rapporti commerciali. Era avvertita da tempo la necessità di fare chiarezza in relazione ad alcuni profili, in particolare per garantire che le prestazioni di trasporto, anche laddove eseguite nel contesto di un contratto di appalto di servizi di logistica, siano regolate dalla specifica normativa dettata tema di autotrasporto per conto terzi, mantenendo il beneficio del limite di responsabilità dettato dal Codice civile e del termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 2951 del Codice civile”.
I consulenti legali di Assologistica illustrano le varie sentenze che si sono susseguite nel corso degli anni. “ In dottrina – spiegano gli avvocati -, il contratto di logistica, definito come quell’accordo con cui un soggetto, detto fornitore di servizi logistici, si assume la gestione di una o più fasi delle attività di deposito, movimentazione, manipolazione e trasferimento di prodotti di un altro soggetto, detto committente, con organizzazione di mezzi a proprio carico e si obbliga quindi alla prestazione dei servizi funzionali allo svolgimento di tali attività, dietro il pagamento di un corrispettivo, è stato di regola qualificato come un contratto di appalto e ritenuto assoggettato alla relativa normativa, ma anche sul punto vi sono state posizioni contrastanti”.
E aggiungono: “Il dato di comune percezione è dunque che nei servizi di logistica possono essere ricomprese una serie di prestazioni che, seppure aventi come fulcro attività relative alla movimentazione di flussi di beni di soggetti terzi, appaiono nella pratica estremamente variegate e tali da non poter essere agevolmente racchiuse in una nozione unitaria”. Ed entrando nel dettaglio del nuovo articolo 1677-bis spiegano: “L’introduzione nel codice della nuova disposizione dell’articolo 1677-bis del Codice civile ha preso atto dell’inquadramento ormai invalso del contratto di logistica nello schema del contratto di appalto – precisano – , garantendo tuttavia l’applicazione del trasporto alle attività prettamente vettoriali”.
E concludono: “L’introduzione del contratto di logistica nel Codice civile, oltre a risolvere definitivamente i dubbi interpretativi della giurisprudenza, permetterà di assicurare maggiore chiarezza ai ruoli, alle attività ed alle responsabilità degli operatori che compongono la filiera della logistica, dando cornice normativa a contratti più definiti e certi”.
Tanti gli esperti che si sono espressi sull’introduzione del nuovo articolo 1677-bis. Secondo Confcooperative Reggio Emilia tra le novità sostanziali c’è quella relativa al “profilo di responsabilità del committente. Nel contratto d’appalto il committente è sempre obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto”. Nel contratto di trasporto, invece, “la responsabilità del committente decade se questi verifica la regolarità del vettore dal punto di vista degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi”.

















