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Home Articoli Muletto Business

Fondo di integrazione salariale

23/02/2017
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Ammortizzatori sociali che tutelano il reddito dei dipendenti delle aziende in crisi. Oneri di finanziamento, requisiti e beneficiari delle prestazioni fornite dal Fondo di Integrazione Salariale

Il recente legislatore attraverso il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali ha voluto tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende in crisi. Il Fondo di Integrazione Salariale (DLGS.148/2015) ne rappresenta la principale novità. Proviamo a chiarirne alcuni aspetti soprattutto in tema di aziende beneficiarie, di prestazioni fornite e di oneri di finanziamento.
L’INPS, con la circolare n°176/2016, ha indicato le linee guida di questo nuovo istituto a cui ex art. 26co.7°del detto DLGS. Possono iscriversi soltanto le aziende in possesso dei seguenti requisiti: a) operativo, relativo solo alle imprese non soggette alla disciplina della CIG ordinaria e straordinaria appartenenti a settori nel cui ambito non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale o alternativo; b) dimensionale: le aziende debbono occupare mediamente più di 5 dipendenti, soglia da verificare mensilmente rispetto alla media occupazionale del semestre precedente, calcolata considerando i soli lavoratori subordinati presenti in azienda compresi gli apprendisti con l’esclusione di tutti quei lavoratori con il contratto di inserimento/reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.
Beneficiari delle prestazioni del fondo sono soltanto i lavoratori in possesso delle seguenti caratteristiche: a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante (restano escluse le altre figure di apprendisti, i dirigenti e i lavoratori a domicilio); b) requisito temporale ovvero alla data di presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale i lavoratori debbono avere almeno una anzianità di lavoro di 90 giorni effettiva presso l’unità produttiva presso la quale è stata presentata la domanda dove con tale termine s’intende, circolare INPS 197/2015, la sede legale, e, in generale, quella struttura distaccata dalla sede che abbia un’organizzazione autonoma cioè nella quale si svolge un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa.
Le prestazioni del fondo sono essenzialmente due: 1) assegno di solidarietà, che garantisce il sostegno del reddito a quei lavoratori i cui datori di lavoro, per evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulino con le organizzazioni sindacali più rappresentative accordi collettivi aziendali di riduzione dell’orario di lavoro. L’assegno può essere concesso per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile e la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario, giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati; 2) assegno ordinario che viene riconosciuto a i dipendenti di realtà aziendali con più di 15 unità in media, posti in sospensione o riduzione di attività per situazioni dovute: ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione aziendale e crisi aziendale. Il trattamento può essere erogato per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile. Le due prestazioni sono cumulabili nell’arco di un quinquennio mobile ed hanno una durata complessiva di 24 mesi. La misura della prestazione per le ore di lavoro non rese viene calcolata in maniera analoga a quella per i trattamenti della CIGO e quindi nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
La domanda per l’ammissione alle prestazioni del Fondo deve essere presentata in via telematica mediante le modalità indicate dalla circolare n°122/2015. Gli interventi ed i trattamenti del fondo sono definiti con provvedimento del Direttore della sede Inps competente per territorio dove opera l’unità produttiva per cui si richiede l’intervento.
Le prestazioni del Fondo sono finanziate attraverso un meccanismo di contribuzione da parte delle aziende in base al requisito dimensionale: più di 5 dipendenti pari allo 0,45%; più di quindici dipendenti pari allo 0,65 % della retribuzione imponibile mensile, di cui 2/3 a carico dell’azienda e 1/3 a carico del lavoratore. Infine, non potendo il Fondo operare in assenza di fondi, è previsto un tetto massimo di accesso alla procedura per ogni azienda che vi ricorra, che nel 2016 è illimitato, ma dal 2017 sarà costituito da una cifra pari a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti fino a raggiungere nel 2022 una cifra pari a quattro volte l’ammontare degli stessi.
A tal riguardo, gli esperti, individuano i maggiori dubbi circa l’effettiva efficacia di questo istituto dato che le aziende di recente costituzione risulterebbero svantaggiate rispetto alle altre che hanno un monte contributivo maggiore versato.

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