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Lavorare ai tempi del coronavirus

26/02/2020
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Come ci si deve comportare dal punto di vista lavorativo quando non si può svolgere la propria attività? La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha diffuso un approfondimento per dare risposte a 5 situazioni tipo in cui aziende e dipendenti possono trovarsi

lavoro coronavirus virus lavorare

L’emergenza coronavirus che da qualche giorno sta vivendo l’Italia ha costretto a una repentina modifica delle proprie abitudini, anche di quelle lavorative. Attraverso il Dpcm del 23 febbraio 2020, recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo è intervenuto indicando una serie di provvedimenti, tra cui la possibilità di rendere più immediato il ricorso allo smart working – o “lavoro agile”, nelle aree considerate a rischio “nelle  situazioni di emergenza  nazionale  o locale”. Basterà un’autocertificazione – e non più l’accordo tra datore e lavoratore con comunicazione obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro – per dare il via a questa modalità di rapporto subordinato, che però non è applicabile a tutte le attività.

Come è lavorare, per chi non può svolgere lo smart working, ai tempi del coronavirus nelle zone considerate a rischio?

Non è sempre si può ricorrere al lavoro agile, ma come ci si deve comportare dal punto di vista lavorativo quando non si può svolgere la propria attività? La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha diffuso un approfondimento per dare risposte a 5 situazioni tipo in cui aziende e dipendenti possono trovarsi.

 A casa per l’ordinanza

In questo caso l’assenza del dipendente nasce dall’impossibilità di recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà, ma è necessaria e dettata dal provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone. In questa ipotesi il lavoratore, spiega la Fondazione, dovrà restare a casa ma con la retribuzione pagata. È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi.

 Sospensione dell’attività aziendale

Tra le possibili misure adottate per contrastare la diffusione del Covid19 c’è anche il divieto di accesso a determinate aree geografiche e comuni indicati come zone di possibile propagazione del contagio. Questo può comportare una sospensione delle attività lavorative per le imprese, ma anche l’interruzione dello svolgimento delle attività per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche quando queste attività si svolgono fuori dal comune o dall’area indicata.

Anche in questa circostanza, puntualizzano i Consulenti, sussiste l’impossibilità del dipendente alla  prestazione lavorativa, poiché è l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Così come nel caso precedente, affine a questo, permane il diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.

In quarantena obbligatoria

Nell’eventualità in cui il dipendente presenti sintomi riconducibili al virus e venga posto in quarantena, il CCNL applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi.  Come spiega l’approfondimento, il lavoratore “è da considerarsi sottoposto a trattamento latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro”.

In quarantena volontaria

Tra le misure di contenimento previste rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La decisione di adottare un comportamento di quarantena volontaria fondata su questi presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare, spiegano i Consulenti, comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

Ultima fattispecie ipotizzata dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro riguarda le assenze per paura di contagio

Un’assenza dal lavoro determinata dalla pauradi essere contagiati, senza che però ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente, come spiegato nella nota,  di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In questo caso l’assenza dal luogo di lavoro è ingiustificata e possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.

Leggi anche Coronavirus e logistica: misure e conseguenze

Tags: Coronaviruslavoro

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